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 Calendario venatorio regione Marche

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Admin CyberJäger
cacciatore-conoscenza cinofila
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Admin CyberJäger

Data d'iscrizione Data d'iscrizione : 14.03.09
Età Età : 37
Calendario venatorio regione Marche Vide
MessaggioTitolo: Calendario venatorio regione Marche Calendario venatorio regione Marche EmptyMar Ago 07, 2012 12:15 am

D.G.R. n.1018 del 9 luglio 2012
CALENDARIO VENATORIO 2012 – 2013
La stagione venatoria ha inizio il 1 settembre 2012 e termina il 31 gennaio
2013.
Le specie di selvaggina cacciabili sono le seguenti:
a) tortora (Streptopelia turtur): dal 1 settembre al 31 ottobre;
b) merlo: dal 16 settembre al 31 dicembre;
c) colombaccio: dal 1 settembre al 27 gennaio 2013;
d) ghiandaia, gazza, cornacchia grigia, alzavola, germano reale e marzaiola :
dal 1 settembre al 27 gennaio 2013;
e) lepre, coniglio selvatico, starna, fagiano pernice rossa; dal 16 settembre al 2
dicembre;
f) quaglia: dal 16 settembre al 31 dicembre;
g) allodola: dal 1 ottobre al 31 dicembre;
h) volpe, tordo bottaccio, cesena, tordo sassello, folaga, canapiglia, codone, fischione,
mestolone, moriglione, moretta, pavoncella, beccaccino, gallinella d'acqua,
porciglione, frullino, combattente: dal 16 settembre al 31 gennaio;
i) cinghiale:
domenica 14 ottobre;
dal 21 ottobre al 20 gennaio 2013 nelle giornate di mercoledì , sabato e domenica
( ad esclusione della forma occasionale) ;
l) coturnice: dal 3 ottobre al 21 novembre;
m) beccaccia: dal 4 ottobre al 31 dicembre;
dal 2 gennaio al 20 gennaio 2013, con eventuale sospensione
del prelievo al verificarsi delle seguenti condizioni:
1) mantenimento delle temperature medie al disotto dello zero termico oltre 4
giorni consecutivi;
2) presenza continuativa di copertura nevosa al di sopra dei m. 300 s.l.m. per più
di tre giorni;
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
REGIONE MARCHE pag.
GIUNTA REGIONALE
seduta del
Delibera
3) presenza uniforme di terreni innevati sul livello del mare oltre le 48 ore.
Le specie di selvaggina sopra elencate sono cacciabili:
• settembre: sabato 1 – domenica 2 - mercoledì 5 - domenica 16 – mercoledì
19 – sabato 22 – domenica 23 – mercoledì 26 - sabato 29 – domenica 30;
• dal 1 ottobre al 31 gennaio 2013: tre giorni a scelta del cacciatore, esclusi
martedì e venerdì, fermo restando che il prelievo delle specie lepre, fagiano, starna,
coturnice, cinghiale e coniglio selvatico è consentito nelle sole giornate di
mercoledì, sabato e domenica;
• dall’ 1 ottobre al 29 novembre: la caccia da appostamento alla selvaggina
migratoria è consentita per altri due giorni a settimana con esclusione comunque
del martedì e del venerdì;
Nei giorni 1 – 2 – 5 settembre, è consentito il prelievo delle seguenti specie nelle
modalità e negli orari di seguito indicati, senza l’ausilio del cane:
• tortora, colombaccio, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, alzavola, germano
reale e marzaiola: dalle ore 5.30 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,30.
L’esercizio dell’attività venatoria è consentito da appostamento con l’obbligo da
parte del cacciatore di raggiungere il sito di caccia con l’arma scarica ed in custodia.
Nelle suddette giornate gli appostamenti temporanei, oltre al sostare dietro a
riparo naturale, possono essere realizzati solo con materiale artificiale.
L’occupazione del sito e l’installazione degli appostamenti temporanei non possono
essere effettuati prima di 12 ore dall’orario di caccia. ( Tale prescrizione non
si applica nelle Aziende faunistico venatorie e nelle Aziende agri-turistiche venatorie).
E’ altresì vietato segnare in qualsiasi modo e con qualunque mezzo il luogo in cui
si allestirà l’appostamento temporaneo.
La Giunta regionale potrà vietare la caccia alla starna, alla coturnice e al combattente
su proposta della Amministrazioni provinciali , sentiti i Comitati di gestione
degli AA.TT.CC.
1.Regolamento di caccia
L’esercizio venatorio ha inizio e termine secondo gli orari di seguito indicati:
settembre: dal 01 al 15 - ore 5.30 / 19.30
dal 16 al 30 - ore 6.00 / 19.15
ottobre: dal 01 al 28 - ore 6.00 / 19.00 termine orario legale
dal 29 al 31 ottobre 5.30 / 17,15
novembre: dal 01 al 15 - ore 5.30 / 17.15
dal 16 al 30 - ore 5.50 / 17.00
dicembre: dal 01 al 15 - ore 6.00 / 16.40
dal 16 al 31 - ore 6.00 / 16.45
gennaio: dal 01 al 15 - ore 6.00 / 17.15
dal 16 al 31 - ore 5.50 / 17.45
Fanno eccezione:
a) la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un’ora dopo il tramonto;
b) la caccia alla beccaccia inizia un’ora dopo e termina un’ora prima rispetto agli
orari di cui sopra.
Per ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza abbattere i seguenti
capi di selvaggina:
a) selvaggina stanziale:
1) lepre e coturnice - n. 1 capo, con un numero di capi complessivi annui pari a 8
per la lepre e 5 per la coturnice; per la specie lepre tale limite non si applica nelle
Aziende Faunistiche Venatorie;
2) fagiano, starna e coniglio selvatico - n. 2 capi non cumulabili con lepre e coturnice;
3) cinghiale - n. 5 capi;
le specie elencate ai punti 1 e 2 sono abbattibili nel numero massimo di due capi
di cui una sola lepre e una sola coturnice;
b) selvaggina migratoria
1) quaglie e tortore - n. 10 capi complessivi;
2) tordi, merli e cesene - n. 15 capi complessivi;
3) trampolieri e palmipedi - n. 8 capi complessivi;
4) colombacci - n. 6 capi;
5) beccacce – n. 3 capi giornalieri (nei mesi di ottobre, novembre e dicembre) - n.
2 capi giornalieri ( dal 2 al 20 gennaio).
Il numero massimo di capi abbattibili giornalmente appartenenti alle specie di cui
alle lett. a) e b) non può superare complessivamente i 20 capi. Per le altre specie
non elencate, il numero massimo consentito è complessivamente di 15 capi.
Per la specie allodola il carniere giornaliero è di 10 capi, con un massimo stagionale
di 50 capi.
Per la specie quaglia il carniere massimo stagionale è di 50 capi per cacciatore.
Per la specie codone il carniere giornaliero è di 5 capi, con un massimo stagionale
di 25 capi per cacciatore.
Caccia al cinghiale
Ai sensi della L.R. 7/95 e del Reg.Reg.le n.3/2012 il prelievo della specie è consentito
nelle seguenti forme: braccata, girata e selezione,.
Per quanto riguarda la forma individuale e occasionale secondo quanto contenuto
nella DGR di approvazione del Calendario 2012/2013.
Prelievo del cinghiale in forma individuale
Il prelievo venatorio in forma individuale è consentito nelle aree non vocate alla
presenza della specie ( territori ricadenti in zona C, art. 7, comma 1 bis R.R.
3/2012) solo nelle giornate settimanali previste dal calendario venatorio per la
caccia in battuta.
Il prelievo può essere esercitato solo con fucile ad anima liscia. E’ fatto comunque
divieto, a coloro che esercitano la caccia al cinghiale, di utilizzare e detenere
durante l’attività di prelievo munizioni spezzate.
Il cacciatore che esercita il prelievo venatorio in forma individuale deve indossare
un capo di abbigliamento di colore arancione ad alta visibilità.
Prelievo del cinghiale in forma occasionale
Il prelievo in forma occasionale, senza l’ausilio del cane da seguita, è consentito
nelle aree non vocate alla presenza della specie ( territori ricadenti in zona C, art.
7, comma 1 bis R.R. 3/2012) nei tre giorni di caccia vagante, scelti settimanalmente
dal cacciatore, con esclusione del martedì e venerdì.
Caccia di selezione
La caccia di selezione, subordinata a preventivi censimenti faunistici, è consentita
al capriolo, al daino e al cinghiale con utilizzo di munizioni atossiche, nei seguenti
periodi:
PIANO DI PRELIEVO CAPRIOLO
Maschi di I e II classe
1° settembre – 30 settembre
1° novembre – 15 marzo
Femmine di I e II classe
1° gennaio – 15 marzo
Maschi e femmine di classe 0
1° gennaio – 15 marzo
PIANO DI PRELIEVO CINGHIALE
M e F ( ad eccezione delle F adulte ) 15 aprile – 1° ottobre
M e F tutte le classi 1° ottobre – 31 gennaio
Il prelievo è consentito per cinque giorni alla settimana, fermo restando il silenzio
venatorio nei giorni di martedì e venerdì.
Zone di protezione Speciale ( Z.P.S.) e Siti d’Importanza Comunitaria (S.I.C.)
Nelle Zone di Protezione Speciale e nei Siti d’Importanza Comunitaria valgono le
seguenti prescrizioni.
a) E’ vietato l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, con
l’eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma
vagante nelle giornate di sabato e domenica, nonché con l’eccezione della
caccia agli ungulati.
b) Non è consentita la preapertura dell’attività venatoria, con l’eccezione della
caccia di selezione agli ungulati.
c) E’ vietato l’esercizio della attività venatoria in deroga ai sensi dell’art. 9, paragrafo
1, lett. c) della direttiva 79/409CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979.
d) E’ vietato l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone
umide, quali laghi naturali ed artificiali, stagni, paludi, acquitrini, lanche e
lagune di acqua dolce, salata, salmastra, corsi naturali, classificati di classe
I dall’articolo 29 della NTA del PPAR, e corsi d’acqua artificiali, nonché nel
raggio di 150 m dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria
2008/2009.
e) E’ vietata la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell’attività di controllo
demografico delle popolazione di corvidi. Il controllo demografico delle
popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario
( Falco biarmicus ).
f) E’ vietato l’abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente
(Philomacus pugnax) e Moretta (Aythia fuligula).
g) E’ vietato lo svolgimento dell’attività di addestramento di cani da caccia prima
dell’1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte
salve le zone di cui all’art. 10, comma 8, lett. e) della legge 157/92 sottoposte
a procedura di valutazione positiva ai sensi dell’art. 5, del DPR. 8 settembre
1997, n. 357 e successive modificazioni.
h) E’ vietata la costituzione di nuove zone per l’allenamento e l’addestramento
dei cani e per le gare cinofile, nonché l’ampliamento di quelle esistenti; fatte
PIANO DI PRELIEVO DAINO
Maschi I, II e III classe 1° settembre – 30 settembre
1° novembre – 15 marzo
Femmine I e II classe 1° gennaio – 15 marzo
Maschi e femmine di classe 0 1° gennaio – 15 marzo
salve quelle sottoposte a valutazione positiva ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 8
settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni; quelle già esistenti potranno
essere rinnovate nell’ambito delle previsioni del Piano faunistico venatorio
provinciale e del relativo regolamento, previa valutazione
d’incidenza.
i) Sono vietati la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri
di uccelli; è vietato, altresì, disturbare deliberatamente le specie di uccelli
durante il periodo di riproduzione e dipendenza.
j) Nella caccia al cinghiale in braccata, se compatibile con gli eventuali Piani
di azione che interessino il territorio regionale ( es. Piano di azione per la tutela
dell’Orso morsicano), valgono le seguenti disposizioni:
1) La muta è costituita da un numero di cani non superiore a dodici;
2) Dalla stagione venatoria 2009-2010 la localizzazione preventiva della zona di
rimessa del cinghiale sarà effettuata con un cane specializzato con funzioni di limiere;
3) Durante l’esecuzione della braccata lo scioglimento della muta avviene solo in
accertata presenza del cinghiale nella lestra.
Ulteriori Prescrizione nelle ZPS
a) E’ vietata l’immissione in ambiente naturale di specie animale alloctone o,
seppure autoctone non appartenenti a popolazioni locali. Sono fatti salvi:
- gli interventi a recuperi e ripristini ambientali in campo faunistica attraverso: la
reintroduzione di specie o popolazioni autoctone estinte localmente;i ripopolamenti
di specie autoctone in imminente rischiosi estinzione; le introduzione di
specie in pericolo di estinzione sulla base di Piani di Azione azionali o di altri piani
di tutela. In particolare, per quanto riguarda le specie dell’allegato D del DPR
n.357/97 e le specie dell’allegato 1 della Direttiva 79/409, detti interventi dovranno
essere attuati secondo i disposti dell’art.12 del medesimo DPR 357/97;
- le attività zootecniche.
b) Le immissioni faunistiche a scopo venatorio,comprese quelle finalizzate
all’addestramento cani, sono consentite solo con soggetti appartenenti a specie e
popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento
e cattura, da centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica
allo stato naturale, insistenti sul medesimo territorio, previa valutazione di incidenza.
c ) Le immissioni faunistiche a scopo alieutico sono consentite, tranne che in
stagni, fontanili e corsi d’acqua temporanei solo con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti da incubatoi di valle presenti sul territorio
regionale, previa valutazione di incidenza.
d) Le immissioni faunistiche previste nelle precedenti lettere b) e c) potranno
essere effettuate qualora i rispettivi strumenti di pianificazione ( Piano faunistico
venatorio provinciale e Carta ittica) siano sottoposti con esito positivo a valutazione
di incidenza.
e) La circolazione motorizzata fuori strada, lungo i sentieri destinati alla circolazione
dei pedoni, le piste forestali e le altre strade non di uso pubblico è consentita
solo ai mezzi agricoli e forestali, ai mezzi di soccorso, di controllo e di sorveglianza,
compreso il monitoraggio di rete Natura 2000, di manutenzione delle infrastrutture,
inoltre ai mezzi necessari all’accesso al fondo e all’azienda da parte
degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori e ai fini dell’acceso
agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall’ art. 31 della L.R. 7/95, da parte delle
persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione esclusivamente durante la
stagione venatoria.
Per quanto sopra non disposto valgono le disposizioni del vigente calendario venatorio.
Forma di caccia prescelta (Opzione)
L’esercizio venatorio deve essere svolto nel rispetto dell’opzione della forma di
caccia espressa al 30/11/1993 (vagante in zona Alpi, da appostamento fisso, altre
forme consentite dalla legge) o successivamente, in relazione alla data di conseguimento
di nuova abilitazione all’esercizio venatorio. L’eventuale variazione
dell’opzione per la forma di caccia prescelta deve essere comunicata alla Provincia
di residenza entro il 30 giugno di ogni anno.
Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.)
Ai residenti negli AA.TT.CC. in regola con l'iscrizione, spetta di diritto l’esercizio
venatorio alla lepre, al fagiano, alla starna, alla coturnice, pernice rossa , agli ungulati
e, ovviamente, alle specie migratrici.
In relazione all’indice di densità venatoria massima, determinato dalla Regione
per ciascun A.T.C., l’esercizio venatorio alle specie sopracitate può essere svolto
previo pagamento della quota stabilita dall’ATC dai cacciatori residenti in altri
Ambiti, o che abbiano scelto altri Ambiti, nel rispetto delle priorità fissate dalla
L.R. 7/95, art. 15, comma 4.
Ai fini dell’esercizio venatorio a tutte le specie consentite, escluse lepre, fagiano,
starna, coturnice, pernice rossa e cinghiale, ogni cacciatore residente nella regione
Marche ha diritto di accesso gratuito, ai sensi dell’art. 15, comma 7, della
L.R. 7/95, in tutti gli AA.TT.CC. istituiti nella Regione una volta assolto il pagamento
della quota di iscrizione, almeno ad un A.T.C.
Tesserino di caccia
Al fine di consentire un ordinato e disciplinato svolgimento dell’attività venatoria, i
titolari di licenza per l’esercizio della caccia devono essere in possesso di apposito
tesserino predisposto ai sensi dell’art. 29 della legge regionale sulla caccia.
Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, è rilasciato gratuitamente dalla
Regione, tramite l’Amministrazione comunale nel cui territorio il richiedente ha la
residenza. Il Comitato di gestione di ogni A.T.C. provvede a compilare la parte
anagrafica del cacciatore e a consegnare, ad ogni Comune ricadente nel territorio
di propria competenza, i tesserini di caccia per coloro che sono in regola con le
norme di iscrizione.
Per la stagione venatoria 2012/2013, l’ATC PS 1 è autorizzato, in via sperimentale,
ad inserire e stampare sul tesserino di caccia un codice a barre identificativo
del cacciatore.
Per ogni giornata di caccia l’intestatario del tesserino deve barrare sullo stesso
con una crocetta ( X ), in modo indelebile e negli spazi all’uopo destinati, le seguenti
informazioni sul foglio relativo al giorno di caccia : il giorno; il mese;
l’A.T.C. prescelto; se caccia in Azienda faunistico-venatoria; se caccia fuori Regione
e la forma di caccia ; se utilizza le due giornate aggiuntive da appostamento
( 1 ottobre-29 novembre ); se caccia il cinghiale .
Il cacciatore è obbligato, appena abbattuto un capo di selvaggina delle seguenti
specie: fagiano,lepre, starna, pernice rossa, coturnice, coniglio selvatico, cinghiale
e beccaccia ad indicare nell’apposito riquadro riferito alla specie una crocetta
(X).
Per la lepre, il fagiano e la starna deve essere indicato anche il relativo sesso.
Qualora i capi di fauna stanziale, con esclusione della volpe, e la beccaccia vengano
depositati in macchina o a casa , si deve apporre un cerchio intorno alla rispettiva
crocetta.
Per tutte le altre specie, al termine della giornata di caccia deve essere indicato
negli appositi spazi riferiti alla specie, il numero dei capi abbattuti.
I cacciatori non residenti nella Regione Marche, per praticare l’esercizio venatorio,
devono essere in possesso del tesserino rilasciato dalla Regione di residenza
ed essere in regola con le norme di iscrizione all’A.T.C. prescelto nella Regione
Marche. Gli stessi, possono prelevare le specie di selvaggina, se consentite anche
nella regione di provenienza, nei periodi stabiliti dai rispettivi calendari.
La Giunta regionale determina il numero massimo dei cacciatori non residenti
ammissibili nelle Marche, regolamentandone l’accesso. I dati risultanti sono comunicati
ad ogni singolo A.T.C..
Ai fini del rilascio del tesserino di cui ai punti precedenti ai cittadini della Repubblica
di San Marino, la Giunta regionale provvede a trasmettere all’Organo della
Repubblica stessa un numero di tesserini pari a quello dei richiedenti.
I cacciatori debbono riconsegnare, anche a mezzo posta o tramite le Associazioni
venatorie, all’ATC il tesserino di caccia entro il 4 marzo 2013.
I cacciatori che praticano la caccia di selezione agli ungulati sono dotati di apposito
tesserino rilasciato dall’ATC di residenza ; la riconsegna deve avvenire entro il
trentesimo giorno dal termine dei piani di prelievo, anche a mezzo posta o tramite
Associazioni venatorie.
Allenamento ed uso dei cani
L’allenamento dei cani da caccia è consentito nel territorio regionale, dietro pagamento
della quota di iscrizione ad un A.T.C. della Regione Marche, a far data dal 15
al 30 agosto, tutti giorni con esclusione del martedì e venerdì dalle ore 6.00 alle ore
20,00 e nel mese di settembre nelle giornate del 3 – 6 – 8 – 9 - 10 - 12 , dalle ore
6.00 alle ore 19,30. L’allenamento è consentito sulle stoppie, su calanchi e sui terreni
incolti, nei boschi, lungo i corsi d’acqua, sui prati naturali ed anche su quelli artificiali,
su coltivazioni di barbabietole a condizione che non si arrechi danno alle colture. E’
comunque vietato a meno di m. 100 dal confine delle aziende faunistico-venatorie e
delle aziende agri-turistico-venatorie. Per l’allenamento e per l’esercizio venatorio
ogni cacciatore può disporre di non più di due cani, da cerca o da ferma. Nell’ipotesi
di utilizzo di cani segugi il limite è fissato in non più di sei esemplari per squadra. Per
la caccia alla volpe e al cinghiale, svolta in battuta e nei luoghi interessati dalla presenza
di tali specie non si applicano le limitazioni di cui sopra.
Le Amministrazioni provinciali, tenuto conto della dislocazione, del numero, della superficie
complessiva e dei relativi periodi di funzionamento delle zone per
l’allenamento e l’addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile istituite aisensi del comma 6 dell’art. 33 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7, possono
ridurre il periodo e l’orario di allenamento dei cani fissati dal presente calendario venatorio.
Dopo la chiusura della stagione venatoria è consentito l’allenamento dei cani da caccia
nei mesi di febbraio e marzo nei soli giorni di mercoledì, sabato e domenica. La
Giunta Regionale sentite le Amministrazioni provinciali e gli AA.TT.CC. individua le
località idonee allo scopo e gli orari giornalieri.
Aree di rispetto
Le aree di rispetto funzionali all’incremento della fauna stanziale previste
dall’art.10 bis della L.R. 7/95 e regolamentate dalla DGR n.1308 del 3/10/2011
sono delimitate e segnalate da apposite tabelle con colore di fondo giallo e scritta
nera, riportante la dicitura “ AREA DI RISPETTO - CACCIA
REGOLAMENTATA – L.R. 7/95 ART. 10 BIS “.
Nelle suddette aree gli ATC possono autorizzare l’esercizio venatorio agli aventi
diritto, nei confronti delle altre specie non oggetto di tutela solo nelle forme : da
appostamento, ai cervidi in selezione e al cinghiale.
Pertanto, ogni cacciatore è tenuto ad assumere presso l’ATC dove territorialmente
insiste l’Area di rispetto, le necessarie informazioni per l’eventuale esercizio
venatorio.
Aziende Faunistico-Venatorie ed Aziende Agri-Turistico-Venatorie
Le aziende faunistico-venatorie, fermo restando quanto disposto dal vigente regolamento,
sono assoggettate alle limitazioni di tempo e di capi stabilite dal presente
calendario.
Nel territorio delle aziende agri-turistico-venatorie l’immissione e la caccia di fauna
selvatica di allevamento è consentita per tutta la stagione venatoria, fermo restando
il divieto di sparo nei giorni di martedì e venerdì.
Divieti e limitazioni
Tra i casi espressamente previsti da leggi e regolamenti vigenti si evidenziano i
seguenti divieti e limitazioni:
- abbattere, catturare o detenere esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli
appartenenti alla fauna selvatica non compresi tra le specie cacciabili, fatta eccezione
per topi propriamente detti, arvicole, talpe e ratti;
- vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti nonché loro parti
o prodotti derivabili facilmente riconoscibili appartenenti alla fauna selvatica fatta
eccezione per germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano,
colombaccio;
- l’uso di bocconi avvelenati;
- cacciare quando il territorio è coperto in tutto o per la maggior parte di neve. E’
comunque consentita la caccia a palmipedi e trampolieri , ad esclusione della
beccaccia, negli specchi d’acqua artificiali, laghi, stagni e acquitrini, purché non
siano in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio entro un massimo di metri
50 dalle relative rive o argini;
- cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d’acqua artificiali in tutto o nella
maggior parte coperti da ghiaccio o su terreni allagati da piene di fiume;
- cacciare in forma vagante su terreni con le seguenti colture in atto: coltivazioni
erbacee da seme o frutto; frutteti specializzati; vigneti e oliveti specializzati fino alla
data del raccolto; coltivazioni di soia, di riso, nonché di mais per la produzione
di seme o frutto fino alla data del raccolto; vivai, terreni in imboschimento fino a
cinque anni; coltivazioni orticole e floreali di pieno campo;
- cacciare nei soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco (Art. 10, comma
1, L. 353/2000);
- non è consentita la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
- non è consentita la posta alla beccaccia
A protezione dei nidi e dei nidiacei appartenenti alle specie terricole, stanziali e
non, sull’intero territorio della Regione è fatto divieto di dar fuoco alle stoppie derivanti
dalle colture graminacee e leguminose, da erbe pratensi, palustri ed infestanti
in campagna, da arbusti e da erbe lungo gli argini dei fiumi e dei corsi
d’acqua in genere nonché lungo le strade comunali, provinciali, statali, autostrade
e strade ferrate a distanza di mt. 100 dagli argini laterali di dette strade. Il divieto di cui trattasi non sussiste nelle campagne per i periodi consentiti dagli usi agricoli
locali, purché l’incendio di dette materie non arrechi danno immediato a persone,
animali e cose. Il materiale risultante dalla distruzione di erbe infestanti, rovi e simili
può essere incendiato purché riunito in cumuli. L’operatore deve assistere di
persona fino a quando il fuoco sia completamente spento. Ai fini di conservazione
della fauna stanziale, nonché per evitare massicce concentrazione di cacciatori
con conseguenti possibili danni alle colture agricole, ai cacciatori non residenti
nella Regione Marche - fermo restando quanto sarà stabilito dai nuovi accordi da
sottoscrivere tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria ed Emilia Romagna – il prelievo
venatorio è consentito esclusivamente nei periodi che risultano comuni ai rispettivi
calendari venatori, a decorrere dal 16 settembre 2012. Il funzionamento
degli appostamenti fissi ai colombacci e la relativa tabellazione sono limitati al periodo
1° ottobre - 15 novembre 2012.
Sanzioni
Il contravventore alle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio è
soggetto alle sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla legge
regionale 5 gennaio 1995, n. 7.

Fonte:ANLC
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http://www.cacciaepassione.altervista.org
 

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