N. 00410/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00772/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 772 del 2013, proposto da:
L.A.C. (Lega Abolizione Caccia), L.A.C. (Lega Abolizione Caccia) - Sez. Piemonte, Pro Natura Torino Onlus, rappresentati e difesi dagli avv.ti Mia Callegari e Andrea Fenoglio, con domicilio eletto presso il secondo in Torino, via Susa, 35;
contro
Regione Piemonte, rappresentato e difeso dall’avv. Giulietta Magliona, con domicilio eletto in Torino, piazza Castello, 165;
nei confronti di
Comprensorio Alpino Ca To1 Valli Pellice Chisone e Germanasca, Azienda Faunistico Venatoria Borgomasino, Azienda Agrituristico Venatoria None;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della delibera n. 28-5825 pubblicata in data 30 maggio 2013, con cui la Giunta Regionale del Piemonte ha approvato il calendario venatorio regionale per la stagione 2013/2014, le relative istruzioni operative e di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi al predetto provvedimento, ivi compresa la delibera n. 27-5824 pubblicata in data 6 giugno 2013 concernente le linee guida per la gestione e il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina ed i criteri per l’ammissione dei cacciatori nei C.A. e negli A.T.C., e la delibera n. 13843DB1111 del 16 luglio 2013 recante l’approvazione dei piani di prelievo degli ungulati selvatici e del periodo per l’esercizio dell’attività venatoria alle specie migratorie da appostamento temporaneo, negli A.T.C. e nei C.A. per la stagione venatoria 2013/2014;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2013 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Richiamata la motivazione dell’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 519/2012, resa su analoga impugnativa riguardante il calendario venatorio regionale per gli anni 2012 e 2013;
Ritenuto che il ricorso appare sorretto da apprezzabili elementi di fumus boni iuris, in considerazione della mancanza del piano faunistico venatorio regionale, della mancata effettuazione della valutazione di incidenza ambientale e del denunciato difetto di motivazione a superamento dei rilievi espressi dall’I.S.P.R.A. per la protezione di numerose specie di uccelli;
Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la domanda di sospensiva;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)
- accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende i provvedimenti impugnati;
- fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 22 ottobre 2014;
- compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Pescatore, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
---- Voglio anche ricordare agli amici del forum che essendo stato sospeso in C.V. - non è possibile portare nemmeno i cani in allenamento.-
Si è passibili di verbale --- inquanto detta pratica è regolamentata dal C.V. stesso , che al momento non è in essere. Telefonate comunque ai Vs. ambiti per maggiori informazioni.-