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 Acquisto Armi con porto armi scaduto

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Gius86
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MessaggioTitolo: Acquisto Armi con porto armi scaduto Acquisto Armi con porto armi scaduto EmptyLun Set 10, 2012 10:34 am

se non si rinnova il porto d'armi, quindi è scaduto, e ci capita un occasione per acquistare un nuovo fucile, ci è concesso di farlo, oppure prima bisogna rinnovare il porto armi??? con porto armi scaduto le munizioni del fucile si possono comprare?
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Jurij
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Jurij

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MessaggioTitolo: Re: Acquisto Armi con porto armi scaduto Acquisto Armi con porto armi scaduto EmptyLun Set 10, 2012 12:26 pm

Rinnovare in senso "pagare la tassa di concessione" o il rinnovo completo con visita medica ecc.ecc.? Perché nel primo caso il problema non si pone, basta andare in posta e richiedere il bollettino apposito (per cautela, dai controllori dobbiamo aspettarci sempre la massima severità!). Nel secondo caso, starei cauto e piuttosto farei aspettare l'armiere fino a rinnovo effettuato. Comunque, la legge parla chiaro, e quindi cito il giudice Mori: "Il fatto di non pagare la tassa annuale di CC.GG. non comporta la sua inefficacia, ma solo sanzioni amministrative e fiscali ; quindi anche se non si pagano le tasse, il libretto autorizza a comperare armi e al trasporto di armi e all’esportazione mediante Carta Europea e chi porta il fucile non commette alcun reato (Cassazione costante). In questo caso infatti ha comunque valore di licenza di tiro a volo, per l’appunto gratuita (e finché si ha la licenza di caccia non si può ottenere anche la licenza di tiro a volo; ovvio quindi che essa valga comunque e sempre a tal fine)."
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Gius86
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MessaggioTitolo: Re: Acquisto Armi con porto armi scaduto Acquisto Armi con porto armi scaduto EmptyLun Set 10, 2012 3:42 pm

Jurij Klanjšček ha scritto:
Rinnovare in senso "pagare la tassa di concessione" o il rinnovo completo con visita medica ecc.ecc.? Perché nel primo caso il problema non si pone, basta andare in posta e richiedere il bollettino apposito (per cautela, dai controllori dobbiamo aspettarci sempre la massima severità!). Nel secondo caso, starei cauto e piuttosto farei aspettare l'armiere fino a rinnovo effettuato. Comunque, la legge parla chiaro, e quindi cito il giudice Mori: "Il fatto di non pagare la tassa annuale di CC.GG. non comporta la sua inefficacia, ma solo sanzioni amministrative e fiscali ; quindi anche se non si pagano le tasse, il libretto autorizza a comperare armi e al trasporto di armi e all’esportazione mediante Carta Europea e chi porta il fucile non commette alcun reato (Cassazione costante). In questo caso infatti ha comunque valore di licenza di tiro a volo, per l’appunto gratuita (e finché si ha la licenza di caccia non si può ottenere anche la licenza di tiro a volo; ovvio quindi che essa valga comunque e sempre a tal fine)."

ma se per un anno non si vuole andare a caccia la " tassa di concessione" la si paga sempre? io da quello che vedo io che se uno non va a caccia per un anno non paga nessuna tassa, le paga solo se va a caccia
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Jurij
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MessaggioTitolo: Re: Acquisto Armi con porto armi scaduto Acquisto Armi con porto armi scaduto EmptyLun Set 10, 2012 4:58 pm

Cito di nuovo il giudice Mori: "Il fatto di non pagare la tassa di concessione governativa per il rinnovo annuale della licenza di caccia non integra da tempo alcun reato, ma solo una sanzione amministrativa da E 154 a E 413 come già stabilito dalla legge 21 febbraio 1990 nr. 36, art. 6 (norma inutile perché la sanzione già doveva essere applicata in base alle norme fiscali). Il che significa che la licenza rimane perfettamente valida al fine del porto di fucile. Attualmente dall'art. 31 delal legge sulla caccia vigente (157/1992) stabilisce che la sanzione per aver esercitato la caccia senza effettuare i versamento delle tasse di concessione governativa è quella amministrativa da € 154 ad € 929; se la violazione è nuovamente commessa da € 258 ad € 1.549. Queste sanzioni assorbono, per il principio di specialità, quella fiscale.
Vecchie norme fiscali le quali facevano dipendere la validità della licenza dal pagamento delle tasse sono ora abolite in quanto la vigente Tariffa allegata al D.M. 28-12-1995 sulle tasse di cc. gg. dice semplicemente che:
Le licenze sono valide per sei anni. Agli effetti delle tasse annuali si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza; la tassa deve essere pagata, per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell'uso dell'arma e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso ." Quindi, nell'annata in cui non vai a caccia, puoi non pagare la tassa di concessione; la licenza resta valida per il tiro a volo e per il trasporto di armi. Quando però si tratterà di convincere i controllori (specie le guardie volontarie, che spesso sono animalisti) di questo fatto, forse avrai qualche difficoltà; spesso chiedono anche i bollettini degli anni passati.
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silvestri cheveyo franco
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MessaggioTitolo: Re: Acquisto Armi con porto armi scaduto Acquisto Armi con porto armi scaduto EmptyLun Set 10, 2012 10:08 pm

Ciao forse è stata fatta un minimo di confusione...per il porto d'armi se ti è scaduto potrebbero richiederti il rinnovo,meglio informarti bene presso la Questura o i Carabinieri a seconda di dove hai la denuncia.Per le cartucce a palla o rigate ti verranno scaricate (necessario motivare dove spari) quelle a pallini sono nella misura di max.2000 e non ti vengono scaricate
Senza in nussun modo contrariare le decisioni di persone professionali in merito...io mi domando come si fa??? Quando vado in Comune a ritirare il tesserino vogliono giustamente vedere tutti i versamenti....come può mancarti la governativa???Trattasi solamente di una ulteriore ammenda da mettere sul conto.saluto Franco.
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Jurij
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MessaggioTitolo: Re: Acquisto Armi con porto armi scaduto Acquisto Armi con porto armi scaduto EmptyMar Set 11, 2012 1:36 am

@Gius86, tra l'altro io non ho ancora capito se ti è proprio scaduto il porto d'armi o se devi solo pagare la tassa di CC.GG. scratch
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Mantis
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MessaggioTitolo: Re: Acquisto Armi con porto armi scaduto Acquisto Armi con porto armi scaduto EmptyDom Gen 06, 2013 11:26 pm

Ragazzi siccome ho il porto per tav e quest'anno vorrei fare la licenza di caccia non ho capito bene una cosa, nel caso decido di non andare a caccia per un anno e non pago la tassa governativa quella da 173€ e spicci per intenderci posso frequentare poligoni? Da quello che avete scritto ho capito che il titolo rimane valido ma si commette un infrazione a livello fiscale e quindi sanzionabile... pale

Comunque ho mandato una mail al giudice Mori per chiedere chiarimenti visto che sulle faq della polizia di stato ho trovato questo:

Domanda:
Sono titolare di licenza di porto di fucile uso caccia, ma da qualche tempo non pratico più l'attività venatoria. Vorrei saper se, per poter frequentare un campo di tiro a volo con la mia licenza, debbo continuare a pagare annualmente la tassa di Concessione Governativa.

Risposta:
La risposta è affermativa. La normativa in materia prevede, infatti, il rinnovo automatico del titolo a seguito del pagamento della tassa annuale. In caso di omesso versamento del richiamato tributo, la licenza perde di validità e, quindi, non potrebbe essere più utilizzata anche solo come titolo di acquisto o trasporto. Nel caso in cui, però, non si intenda praticare il prelievo venatorio, potranno omettersi i pagamenti delle tasse regionali e degli altri tributi previsti a favore di Enti Locali necessari per l'esercizio di detta attività.
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Jurij
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Jurij

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MessaggioTitolo: Re: Acquisto Armi con porto armi scaduto Acquisto Armi con porto armi scaduto EmptyLun Gen 07, 2013 1:44 pm

E' esatto, la tassa governativa per il rinnovo va pagata ogni anno. Conserva tutte le ricevute assieme al porto d'armi per eventuali controlli, possono chiederti di esibire anche quelle degli anni passati.
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Mantis
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Mantis

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MessaggioTitolo: Re: Acquisto Armi con porto armi scaduto Acquisto Armi con porto armi scaduto EmptyMar Gen 08, 2013 11:45 pm

Jurij Klanjšček ha scritto:
E' esatto, la tassa governativa per il rinnovo va pagata ogni anno. Conserva tutte le ricevute assieme al porto d'armi per eventuali controlli, possono chiederti di esibire anche quelle degli anni passati.

Speriamo che mi facciano tenere il porto sportivo allora, ma ne dubito... No
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Manzonello
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Manzonello

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MessaggioTitolo: Re: Acquisto Armi con porto armi scaduto Acquisto Armi con porto armi scaduto EmptyVen Mar 08, 2013 10:30 am

Ciao Mantis mi dispiace per te ma quando vai a ritirare il porto uso caccia ti ritirano quello per TAV.
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essebie
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MessaggioTitolo: Re: Acquisto Armi con porto armi scaduto Acquisto Armi con porto armi scaduto EmptySab Mar 09, 2013 7:07 pm

Premetto che ho pieno rispetto per il pensiero del Giudice Mori, ma purtroppo è "solo" un Magistrato che esprime le sue autorevoli opinioni in un blog privato. Le sue tesi, seppur condivisibili in più punti, non fanno nè legge nè giurisprudenza. C'è solo da augurarsi di averlo in aula in caso di giudizio!

Dal sito di PS:
[Domanda n.1929] Sono titolare di licenza di porto di fucile uso caccia, ma da qualche tempo non pratico più l'attività venatoria. Vorrei saper se, per poter frequentare un campo di tiro a volo con la mia licenza, debbo continuare a pagare annualmente la tassa di Concessione Governativa.

La risposta è affermativa. La normativa in materia prevede, infatti, il rinnovo automatico del titolo a seguito del pagamento della tassa annuale. In caso di omesso versamento del richiamato tributo, la licenza perde di validità e, quindi, non potrebbe essere più utilizzata anche solo come titolo di acquisto o trasporto. Nel caso in cui, però, non si intenda praticare il prelievo venatorio, potranno omettersi i pagamenti delle tasse regionali e degli altri tributi previsti a favore di Enti Locali necessari per l'esercizio di detta attività.


[Domanda n.2106] Sono titolare di porto di fucile uso caccia. Ho letto tra le vostre FAQ che il mio titolo non mi consente di acquistare o trasportare armi se non sono state pagate le dovute tasse di Concessioni Governative, eppure sento dire da tanti che in caso di mancato pagamento il mio titolo equivale ad una licenza di porto di fucile uso tiro a volo. Sapreste darmi maggiori chiarimenti in materia?

Quanto affermato in precedenza è frutto della letterale interpretazione della normativa vigente. Il D.P.R. 26 ottobre 1972, nr. 641, all'art. 8, stabilisce infatti che: "Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate". Non vi è dubbio che il suo titolo di polizia sia un atto per il quale la legge prevede il pagamento di una tassa.
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WScout
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MessaggioTitolo: Re: Acquisto Armi con porto armi scaduto Acquisto Armi con porto armi scaduto EmptySab Ago 17, 2013 1:25 pm

Salve a tutti, sono nuovo del forum e mi sono appena presentato. Ho deciso di iscrivermi per contribuire, nel mio piccolo, a fare chiarezza su questo spinoso argomento. Pertanto premesso che molti commissariati per l'acquisto di un arma con pda uso caccia pretendono il pagamento della tassa di conc. gover. pagata, ciò non è sancito da nessuna legge, anzi la legge dice il contrario.
Premesso che le argomentazioni dell'Ill.mo Giudice di Cassazione, dott. Mori, non è certo l'ultimo arrivato,sono esattissime.
Molti commissariati italiani commettono un gravissimo errore in quanto confondono la validità del pda con la sua efficacia! Validità ed efficacia sono due istituti giuridici completamente distinti e nulla osta al fatto che un negozio giuridico, in senso lato, o un titolo come il pda, pur valido possano essere inefficaci.
Il pagamento della tassa di conc. gover. riguarda solo ed esclusivamente la sfera giuridica della efficacia del pda, ossia la sua idoneità alla produzione degli effetti giuridici per cui è stato rilasciato, non intaccando minimamente la sfera giuridica della sua validità. Errore, questo, commesso da molti commissariati!!
Pertanto, non pagando la tassa di con. gover. ma avendo il pda in corso di validità, non si può andare a caccia, ma si possono acquistare e vendere armi!!
Inoltre il su richiamato articolo 8 del d.m. 28.12.2005, riguarda solo ed esclusivamente il pagamento delle tasse di con. gover., non l’acquisto di armi, statuendo semplicemente che per tutti quelli atti per i quali la legge richiede il pagamento di tali tasse, il mancato pagamento ne determina l'inefficacia. Nulla statuendo circa la validità!!
Quindi pda in corso di validità ma tassa di conc. govern. non pagata = pda inefficace ma valido!
AFFERMARE CHE INEFFICACIA = INVALIDITA' E' UN ERRORE GIURIDICO ABNORME!!
Altresì, affermare che il mancato pagamento della tassa di con. govr. pone il presunto trasgressore nella stessa posizione di chi non ha il pda, è altra eresia! Infatti, se così fosse, il trasgressore dovrebbe essere punito con l’arresto da 3 a 6 mesi anziché con la sola sanzione amministrativa! L’applicazione della sanzione amministrativa è dovuta al fatto, che il pda anche in mancanza del pagamento delle tasse di con. gover. è valido!!
Inoltre, si ricorda che la legge assorbe nel pda uso caccia anche quello ad uso sportivo, gratuito, i cui requisiti di legge sono identici! Pertanto il mancato pagamento delle tasse di con. gov. derubricherebbe, ipso iure, il pda uso caccia ad uso sportivo, permettendo non solo la compravendita di armi ma anche il trasporto delle stesse ed il loro utilizzo sui campi di tav.
Una volta capito che validità ed efficacia sono due istituti giuridici differenti siamo ad un buon punto (per conferma basta rivolgersi ad un avvocato, ma anche uno studente di giurisprudenza al primo anno saprebbe rispondere).
Infine per mero zelo, a conclusione della mia “teoria”, si osserva che la sola norma nel nostro impianto giuridico che disciplina l'acquisto delle armi è il testo unico in materia di pubblica sicurezza, il cui articolo 35 afferma in maniera chiara semplice ed incontrovertibile che le armi possono essere vendute o cedute in qualunque altro modo, solo ed esclusivamente a soggetti muniti di pda; nulla statuendo circa il pagamento delle tasse! Tale art. è riportato anche nell’art. 5 del d.l. 26.10.2010, n. 204!!!
Ancora per scrupolo, si invita a procedere alla lettura delle avvertenze riportate sul vostro pda uso caccia, ove si legge che le licenze di porto di fucile per uso caccia e tiro a volo hanno validità 6 anni dalla data del rilascio; la licenza di porto di fucile per difesa personale ha la validità di 5 anni dalla data del rilascio, subordinatamente al rinnovo annuale della licenza! Specificazione quest’ultima non riportata per le licenze uso caccia e tiro!
In conclusione nel caso in cui qualche genio vi voglia elevare un verbale o vi sanzione per davvero, per l’acquisto di armi, munizioni o polvere da sparo con pda in corso di validità ma con tassa di con. gover. scaduta, non fatevi intimorire e se necessita impugnate il verbale con l’assistenza di un avvocato.
Più certo di così vi è solo la morte!
Spero di essere stato utile a qualcuno.Surprised 
Cordialità.
Fonti normative in materia di acquisto di armi:
- art. 11 e 35 T.U. di PS;
- art. 17 T.U. di PS;
- circolare 19 luglio 2000 TSN;
- circolare 29 settembre 2000;
- circolare min. int. 5 maggio 2003;
- circolare min. inte. 9 maggio 2003;
- d.l. 26.10.2010, n. 204
Fonti normative in materia di tasse di con. gover.:
- d.m. 28.12.2005
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Bruno Biscuso
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Data d'iscrizione Data d'iscrizione : 17.08.13
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MessaggioTitolo: Re: Acquisto Armi con porto armi scaduto Acquisto Armi con porto armi scaduto EmptyDom Ago 18, 2013 12:29 am

WScout ha scritto:
Salve a tutti, sono nuovo del forum e mi sono appena presentato. Ho deciso di iscrivermi per contribuire, nel mio piccolo, a fare chiarezza su questo spinoso argomento. Pertanto premesso che molti commissariati per l'acquisto di un arma con pda uso caccia pretendono il pagamento della tassa di conc. gover. pagata, ciò non è sancito da nessuna legge, anzi la legge dice il contrario.
Premesso che le argomentazioni dell'Ill.mo Giudice di Cassazione, dott. Mori, non è certo l'ultimo arrivato,sono esattissime.
Molti commissariati italiani commettono un gravissimo errore in quanto confondono la validità del pda con la sua efficacia! Validità ed efficacia sono due istituti giuridici completamente distinti e nulla osta al fatto che un negozio giuridico, in senso lato, o un titolo come il pda, pur valido possano essere inefficaci.
Il pagamento della tassa di conc. gover. riguarda solo ed esclusivamente la sfera giuridica della efficacia del pda, ossia la sua idoneità alla produzione degli effetti giuridici per cui è stato rilasciato, non intaccando minimamente la sfera giuridica della sua validità. Errore, questo, commesso da molti commissariati!!
Pertanto, non pagando la tassa di con. gover. ma avendo il pda in corso di validità, non si può andare a caccia, ma si possono acquistare  e vendere armi!!
Inoltre il su richiamato articolo 8 del d.m. 28.12.2005, riguarda solo ed esclusivamente il pagamento delle tasse di con. gover., non l’acquisto di armi,  statuendo semplicemente che per tutti quelli atti per i quali la legge richiede il pagamento di tali tasse, il mancato pagamento ne determina l'inefficacia. Nulla statuendo circa la validità!!
Quindi pda in corso di validità ma tassa di conc. govern. non pagata = pda inefficace ma valido!
AFFERMARE CHE INEFFICACIA = INVALIDITA' E' UN ERRORE GIURIDICO ABNORME!!
Altresì, affermare che il mancato pagamento della tassa di con. govr. pone il presunto trasgressore nella stessa posizione di chi non ha il pda, è altra eresia! Infatti, se così fosse, il trasgressore dovrebbe essere punito con l’arresto da 3 a 6 mesi anziché con la sola sanzione amministrativa! L’applicazione della sanzione amministrativa è dovuta al fatto, che il pda anche in mancanza del pagamento delle tasse di con. gover. è valido!!
Inoltre, si ricorda che la legge assorbe nel pda uso caccia anche quello ad uso sportivo, gratuito, i cui requisiti di legge sono identici! Pertanto il mancato pagamento delle tasse di con. gov. derubricherebbe, ipso iure, il pda uso caccia ad uso sportivo, permettendo non solo la compravendita di armi ma anche il trasporto delle stesse ed il loro utilizzo sui campi di tav.
Una volta capito che validità ed efficacia sono due istituti giuridici differenti siamo ad un buon punto (per conferma basta rivolgersi ad un avvocato, ma anche uno studente di giurisprudenza al primo anno saprebbe rispondere).
Infine per mero zelo, a conclusione della mia “teoria”, si osserva che la sola norma nel nostro impianto giuridico che disciplina l'acquisto delle armi è il testo unico in materia di pubblica sicurezza, il cui articolo 35 afferma in maniera chiara semplice ed incontrovertibile che le armi possono essere vendute o cedute in qualunque altro modo, solo ed esclusivamente a soggetti muniti di pda; nulla statuendo circa il pagamento delle tasse! Tale art. è riportato anche nell’art. 5 del d.l. 26.10.2010, n. 204!!!
Ancora per scrupolo, si invita a procedere alla lettura delle avvertenze riportate sul vostro pda uso caccia, ove si legge che le licenze di porto di fucile per uso caccia e tiro a volo hanno validità 6 anni dalla data del rilascio; la licenza di porto di fucile per difesa personale ha la validità di 5 anni dalla data del rilascio, subordinatamente al rinnovo annuale della licenza! Specificazione quest’ultima non riportata per le licenze uso caccia e tiro!
In conclusione nel caso in cui qualche genio vi voglia elevare un verbale o vi sanzione per davvero,  per l’acquisto di armi, munizioni o polvere da sparo con pda in corso di validità ma con tassa di con. gover. scaduta, non fatevi intimorire e se necessita impugnate il verbale con l’assistenza di un avvocato.
Più certo di così vi è solo la morte!
Spero di essere stato utile a qualcuno.Surprised 
Cordialità.
Fonti normative in materia di acquisto di armi:
- art. 11 e 35 T.U. di PS;
- art. 17 T.U. di PS;
- circolare 19 luglio 2000 TSN;
- circolare 29 settembre 2000;
- circolare min. int. 5 maggio 2003;
- circolare min. inte. 9 maggio 2003;
- d.l. 26.10.2010, n. 204
Fonti normative in materia di tasse di con. gover.:
- d.m. 28.12.2005
Condivido pienamente la tua dissertazione nel merito, in quanto il PdF per uso di caccia è valido solo se vengono pagate le CC.GG.  e le relative tasse Regionali ed Atc.
L'esercizio della caccia, pertanto, è subordinato a queste tasse ed è ulteriormente illogico richiedere i pagamenti degli anni precedenti.
Il titolo resta comunque valido come Porto di Fucile per uso Tiro a Volo, in quanto le norme non prevedono il rilascio di due documenti per lo stesso, o simile scopo autorizzativo.
Per quanto riguarda il PORTO D'ARMI SPORTIVO, è altra cosa rispetto a quello per il Tiro a Volo, e spesso si fa confusione fra i documenti.
Recentemente, nella scorsa legislatura, insieme al dr. Morì abbiamo relazionato una proposta di legge parlamentare che infine voleva chiarire proprio in merito alla questione che si discute:

[quote]
  Art. 3. – 1. Per l'esercizio degli sport del tiro a volo, del tiro a segno e di ogni altro sport esercitato con armi comuni da sparo il questore ha facoltà di rilasciare licenza per il porto di armi a canna lunga e di armi sportive all'interno di campi o di poligoni di tiro di ogni genere a chi è in possesso dei requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza per il rilascio di tale licenza.
     2. I requisiti psico-fisici ai fini della licenza di cui al comma 1 sono quelli richiesti per l'esercizio dello sport del tiro a volo, previo accertamento dell'idoneità psico-fisica e previa attestazione dell'idoneità al maneggio delle armi. La licenza ha la durata di sei anni e non comporta il pagamento della tassa di concessione governativa.
     3. La licenza autorizza il trasporto di armi di ogni genere, nel numero massimo di sei pezzi, su tutto il territorio dello Stato e il loro impiego in campi o poligoni di tiro, pubblici e privati e in ogni luogo in cui ne sia consentito l'uso.
     4. La licenza è titolo valido per l'acquisto di armi nonché di munizioni e di materie esplodenti, nei quantitativi consentiti dalla legge. La licenza di porto di fucili per uso di caccia dopo il primo rilascio e nella vigenza della stessa, qualora non siano corrisposte le tasse annuali di concessione governativa, rimane titolo equiparato alla licenza di porto di fucili a canna liscia e di armi sportive.
     5. Le licenze e i rinnovi del porto di fucili di cui al presente articolo riportano sulla cedola di autorizzazione allegata al libretto la dicitura “licenza di porto di fucili e di armi sportivi”.
     6. La legge 18 giugno 1969, n. 323, è abrogata».

[quote/]
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