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 Calendario venatorio regione Calabria

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AutoreMessaggio
Admin CyberJäger
cacciatore-conoscenza cinofila
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Admin CyberJäger

Data d'iscrizione Data d'iscrizione : 14.03.09
Età Età : 37
Calendario venatorio regione Calabria Vide
MessaggioTitolo: Calendario venatorio regione Calabria Calendario venatorio regione Calabria EmptyMar Ago 07, 2012 12:06 am

R E G I O N E C A L A B R I A
ASSESSORATO AGRICOLTURA FORESTE FORESTAZIONE
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157;
VISTA la Legge Regionale 17 maggio 1996, n 9;
VISTA la Legge Regionale 11 gennaio 2006, n. 1, che all’art. 12, comma 1, modificando la L.R. 23
luglio 1998, n. 9, attribuisce la competenza per la redazione e l’emanazione del Calendario Venatorio
esclusivamente alla Regione;
VISTO il Piano Faunistico-Venatorio Regionale;
SENTITE le indicazioni accolte in sede di Consulta Faunistica - Venatoria Regionale, riunitasi in
Catanzaro il 29 maggio 2012;
SENTITO l’ISPRA che si è espresso con nota n. 22480 del 11 giugno 2012;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. del .
RENDE NOTO
IL CALENDARIO VENATORIO 2012/2013
Il territorio della Regione Calabria é sottoposto a regime di caccia controllata gratuita con
limitazione di tempo, specie e numero di capi di selvaggina da abbattere.
MODALITA’ DI ESERCIZIO DELLA CACCIA
 APERTURA della caccia alle specie consentite:
DOMENICA 02 SETTEMBRE da un’ora prima del sorgere del sole fino al
tramonto
 Specie cacciabili: Tortora, Colombaccio;
 CHIUSURA generale della caccia: 31 gennaio 2013.
Dal 16 settembre 2012 al 31 gennaio 2013 la caccia è consentita su tutto il territorio regionale
per tre giorni la settimana, a scelta del cacciatore, fra lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e
domenica, con l’esclusione del martedì e venerdì, giorni di silenzio venatorio a norma della
legge n. 157/92.
Per la fauna non compresa nelle specie sotto elencate vige il divieto di caccia.
La caccia può essere esercitata esclusivamente nei confronti delle specie di uccelli e di
mammiferi, appartenenti alla fauna selvatica sotto elencata ed esclusivamente nei periodi
indicati:
 Tortora: dal 16 settembre al 31 ottobre 2012;
 Allodola, Fagiano, Merlo: dal 16 settembre al 31 dicembre 2012;
 Quaglia: dal 16 settembre al 16 dicembre 2012;
 Cesena: dal 6 ottobre 2012 al 20 gennaio 2013;
 Tordo bottaccio e Tordo sassello: dal 6 ottobre 2012 al 31 gennaio 2013;
Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello a partire dal 14 gennaio 2013 sono cacciabili solo per
appostamento;
 Cornacchia grigia, Ghiandaia, Gazza, Folaga, Alzavola, Mestolone, Canapiglia,
Fischione, Germano reale, Codone, Marzaiola, Beccaccino, Moriglione, Frullino,
Pavoncella, Gallinella d’acqua, Porciglione: dal 16 settembre 2012 al 31 gennaio 2013;
 Combattente: dal 16 settembre al 14 ottobre;
 Colombaccio: dal 01 ottobre 2012 al 30 gennaio 2013;
 Beccaccia: dal 21 ottobre 2012 al 20 gennaio 2013;
 Lepre comune: dal 16 settembre al 9 dicembre 2012 (con l’ausilio del cane da seguita);
 Cinghiale: dal 30 settembre al 30 dicembre 2012 (con l’ausilio del cane da seguita);
 Volpe: dal 16 settembre al 31 dicembre (con l’ausilio del cane da seguita);
Dal 02 gennaio al 31 gennaio 2013, la caccia alla Volpe è consentita alle sole squadre autorizzate
dalle Amministrazioni Provinciali dotate di apposito regolamento e per come in questo disposto.
Nel territorio regionale è sospesa la caccia alla Starna, alla Coturnice ed alla Moretta.
E’ consentito l’abbattimento di soggetti di Starna e Coturnice di esclusiva provenienza di
allevamento durante lo svolgimento di manifestazioni cinofile purché le stesse prevedano un rilascio
delle specie oggetto di gara nell’area interessata pari al 20% delle previsioni di abbattimento. Le
Amministrazioni Provinciali che autorizzano la manifestazione accerteranno l’avvenuta immissione.
Non sono autorizzabili manifestazioni cinofile in aree nelle quali è accertata la presenza di selvatico
di Starna e Coturnice.
Così come suggerito dal Piano di gestione europeo della Beccaccia (azione prioritaria), la Regione
Calabria, con provvedimento da assumersi da parte del Dirigente Generale del competente
Dipartimento, si riserva di disporre la sospensione della caccia alla specie ove si dovessero verificare
eventi climatici sfavorevoli alla sua salvaguardia, quali:
a) verificarsi di bruschi cali delle temperature minime (< 10 °C in 24 ore);
b) verificarsi di un’ondata di gelo di durata stimabile in 6 – 7 giorni o più e, così definita,
entro il terzo giorno;
c) verificarsi di forti nevicate e coperture nevose protratte nel tempo.
La sospensione della caccia alla Beccaccia avverrà all’occorrenza anche di una sola delle condizioni su
enunciate su porzioni minime di territorio e l’estensione del provvedimento riguarderà i territori
interessati.
L’annuncio del termine del provvedimento di sospensione avverrà dopo almeno 7 giorni dalla fine
delle condizioni climatiche avverse, per consentire alla specie di ridistribuirsi su tutta l’area di
svernamento disponibile.
E’ consentita la caccia agli Anatidi, con l’ausilio di stampi, anche lungo la battigia del mare tramite
appostamento temporaneo, con il rispetto delle distanze da case, da ferrovie, da appostamenti fissi,
ecc., per come previsto dalla Legge n. 157/92.
ORARIO DI CACCIA
La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo le tabelle mensili
in calce riportate.
Per le specie Beccaccia e Beccaccino la caccia è consentita dalle ore 7,00 alle ore 16,00 nei giorni e
nei rispettivi periodi stabiliti.
La caccia di selezione al Cinghiale è consentita fino ad un’ora dopo il tramonto.
La caccia al Cinghiale è consentita dalle ore 7,00 fino al tramonto nei giorni e nei rispettivi periodi
stabiliti.
Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia prima o dopo l’orario consentito,
per occuparsi dei lavori preparatori e/o dei lavori di rimozione degli stampi per la caccia agli anatidi
da appostamento fisso o temporaneo, sempre che l’arma sia debitamente scarica ed in custodia.
LIMITI DI CARNIERE
Selvaggina stanziale: 1 Lepre comune per cacciatore e per giornata di caccia per un massimo
di 5 capi a stagione venatoria; 2 Fagiani (di cui una sola femmina), per cacciatore e per
giornata di caccia per un massimo di 10 capi a stagione venatoria; 10 Volpi, 20 Cornacchie
grigie, 10 Ghiandaie e 20 Gazze, per giornata di caccia.
Cinghiale: 12 capi giornalieri per squadra.
Selvaggina migratoria: 25 capi per cacciatore e per giornata di caccia, con il limite di: 5
Tortore per un massimo di 20 capi stagionali, 5 Quaglie per un massimo di 25 capi
stagionali, 3 Beccacce, solo 2 nel periodo compreso tra il 02 gennaio 2013 e il 20 gennaio
2013, con un massimo di 20 capi stagionali; 5 Codoni con un massimo di 25 capi stagionali;
10 Allodole con un massimo di 50 capi stagionali; 8 Colombacci, 8 Anatidi per un massimo
di 25 capi stagionali; 5 Trampolieri, 5 Rallidi, 2 Combattenti.
MODALITA’ DI CACCIA AL CINGHIALE, VOLPE e LEPRE COMUNE
La caccia al Cinghiale, Volpe e Lepre comune è consentita esclusivamente nei giorni fissi di giovedì,
sabato e domenica su tutto il territorio regionale. Fatti salvi i regolamenti Provinciali, le aree
interessate alla caccia al Cinghiale, non sono precluse ad altri tipi di caccia.
Ai fini esclusivi della sicurezza, nel rispetto delle prescrizioni ministeriali in materia, è consentito l’uso
di radio o apparati ricetrasmittenti durante la sola caccia al cinghiale, svolta nelle forme previste dal
presente calendario venatorio. L’utilizzo di questi apparecchi deve essere comunicato, all’inizio di
ogni stagione venatoria, alla Provincia ed all’ATC di competenza da parte del responsabile della
squadra di caccia al cinghiale.
La caccia di selezione è disposta dalle Amministrazioni Provinciali previa adozione di appositi piani.
ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO DEI CANI DA CACCIA
L’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia é consentito oltre che nelle apposite Zone
Addestramento Cani – ZAC - secondo i rispettivi regolamenti, anche nel territorio degli A.T.C.
destinato all’attività venatoria. L’addestramento e l’allenamento dei cani da ferma, da cerca e da
seguita è consentito nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dall’11 agosto al 15 settembre
2012, fatta eccezione per la giornata del 2 settembre.
E’ sempre consentito l’addestramento e l’allenamento dei cani nelle apposite zone autorizzate (ZAC,
ecc.) secondo le modalità ed i periodi stabiliti dalle autorizzazioni rilasciate dalle Province.
USO DEI CANI DA CACCIA
L’uso dei cani da ferma è consentito dal 16 settembre 2012 al 20 gennaio 2013.
L’uso dei cani da seguita é consentito:
- dal 16 settembre al 09 dicembre 2012 per la caccia alla Lepre comune;
- dal 16 settembre al 30 dicembre 2012 per la caccia alla Volpe;
- dal 30 settembre al 30 dicembre 2012 per la caccia al Cinghiale;
- dal 2 gennaio al 31 gennaio 2013 per la caccia alla Volpe in squadre autorizzate.
ADDESTRAMENTO ED USO DEI FALCHI A SCOPO VENATORIO
L’addestramento e l’allenamento dei falchi é consentito nelle strutture a gestione privata della caccia,
nel rispetto dei singoli regolamenti. In mancanza delle suddette strutture la Provincia può autorizzare
l’addestramento e l’allenamento su aree e periodi preventivamente concordati.
Per la sola attività di volo non s’impongono particolari vincoli se non il divieto di utilizzare cani
durante l’addestramento ed il divieto d’abbattimento di qualsiasi animale.
UCCELLAGIONE
È vietata qualsiasi forma d’uccellagione.
ESERCIZIO VENATORIO NELLE AREE PROTETTE
Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) della Rete Natura 2000, di cui alla Direttiva
2009/147/CE (Direttiva “Uccelli”) si applicano le misure di conservazione disposte dal
Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 (G.U. n. 258 del 06/11/2007) ed in particolare è fatto
divieto di:
a) esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, con l’eccezione della caccia da appostamento
fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate (Giovedì e Domenica) alla settimana,
nonché con l’eccezione della caccia al cinghiale;
b) effettuazione della preapertura dell’attività venatoria, con l’eccezione della caccia di selezione agli
ungulati;
c) esercizio dell’attività venatoria in deroga ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, lettera c, della direttiva n.
79/409/CEE e L.R. 27 marzo 2008 n. 6;
d) utilizzo di munizioni a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi,
acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle
rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009, disposizione che si applica anche
alle zone umide dei SIC/ZSC di cui alla direttiva n. 92/43/CEE (Direttiva “Habitat”),
e) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti
appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da
zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna
selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
f) svolgimento dell’attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la
chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all’art. 10, comma 8, lettera e,
della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni,
entro la data di emanazione dell’atto di cui all’art. 3, comma 1 (piano di gestione);
g) divieto di esercizio dell’attività venatoria in data antecedente il 1° ottobre, con l’eccezione della
caccia agli ungulati (se ammessa da altra disposizione) nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di
valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei Passeriformi e di altre specie
ornitiche.
Per quel che attiene le aree classificate IBA (Important Bird Areas) – Inventario 2002: area del
Marchesato e fiume Neto (IBA n. 149), area Alto Ionio Cosentino (IBA n. 144), area della Sila
Grande (IBA n. 148), area Pollino – Orsomarso (IBA n. 195), area Costa Viola e Aspromonte (IBA
n. 150), ai sensi della DGR n. 729 del 9 novembre 2010, si applica la disciplina di cui al DPR 357/97.
Nelle zone umide (anche quelle non ricadenti nei siti della Rete Natura 2000) è consigliato
l’utilizzo di munizioni atossiche in adesione all’accordo internazionale AEWA al quale
l’Italia ha formalmente aderito con la Legge n. 66/2006; si suggerisce altresì, l’impiego di
munizioni atossiche anche per la caccia agli Ungulati.
DISPOSIZIONI PER I CACCIATORI RESIDENTI NELLA REGIONE CALABRIA
Ai sensi dell’art. 13, comma 10, della L.R. 9/96, i cacciatori residenti in Calabria devono il pagamento
di una quota d’iscrizione all’Ambito Territoriale di Caccia di appartenenza, in misura non superiore al
30% della tassa di concessione regionale determinata con l’emanazione della DGR n. 101 del 13
marzo 2012. Ricevuta dell’avvenuto versamento su apposito c.c.p. indicato dalle Province o dal
Comitato di Gestione dell’A.T.C. di competenza della quota stabilita dovrà essere esibita al momento
del rilascio del tesserino venatorio.
I cacciatori residenti, risulteranno automaticamente iscritti nell’ambito territoriale di caccia nel quale
ricade il comune di residenza anagrafica salvo rinuncia o diversa richiesta da inoltrare, prima
dell’inizio della stagione venatoria, all’Amministrazione Provinciale territorialmente competente o al
Comitato di Gestione dell’A.T.C. di competenza.
I cacciatori residenti, inoltre, per lo svolgimento dell’attività venatoria su specie stanziali,
compatibilmente con i regolamenti provinciali in atto potranno accedere anche in altri ambiti previa
autorizzazione della provincia territorialmente competente o del Comitato di Gestione dell’A.T.C.
interessato, ai quali potrà essere inoltrata richiesta anche durante il corso della stagione venatoria.
Non sono esclusi dal cambio di residenza venatoria negli ambiti territoriali di caccia della regione i
cacciatori che praticano la caccia al cinghiale in battuta. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato
al versamento di una quota determinabile dagli stessi Comitati di Gestione degli A.T.C. in misura non
superiore al 30% della tassa di concessione regionale determinata con l’emanazione della DGR n. 101
del 13 marzo 2012 (art. 13 comma 10 L.R. 9/96).
I versamenti delle quote di iscrizione al proprio ambito o ad altro ambito dovranno essere versati su
apposito conto corrente indicato dalla Provincia competente o dal Comitato di Gestione dell’A.T.C.
di competenza, secondo le modalità indicate e con la relativa causale, da esibire al momento del
controllo del tesserino venatorio regionale.
I cacciatori residenti nella regione, esclusivamente per l’attività venatoria rivolta alla sola selvaggina
migratoria, possono usufruire di quindici giornate di caccia nell’arco della stagione venatoria in
qualsiasi ambito e senza l’autorizzazione da parte delle Province competenti (art. 13 c. 8 L.R. n. 9/96)
o dei Comitati di Gestione degli A.T.C.; il superamento del suddetto numero di giornate comporta la
richiesta di autorizzazione secondo le modalità stabilite per la selvaggina stanziale.
Le modalità di accesso e la relativa quota di iscrizione, sia per i cacciatori residenti che per quelli non
residenti, sono stabilite dai rispettivi Comitati di Gestione in conformità al regolamento tipo
approvato dalla Regione Calabria.
DIVIETI
 È vietata la caccia, oltre che alle specie protette e particolarmente protette, a quelle che, se
pur cacciabili, non sono in elenco nel presente calendario venatorio;
 È vietata la caccia, per dieci anni, nelle zone boscate percorse dal fuoco;
 È vietata la caccia quando il terreno, in tutto o nella maggior parte e comunque per almeno
due terzi, è coperto di neve;
 È vietato cacciare il Cinghiale con l’uso di munizione spezzata di qualsiasi diametro e
calibro;
 È vietato cacciare da appostamento, sotto qualsiasi forma, la Beccaccia ed il Beccaccino.
SANZIONI
Ai trasgressori delle norme che regolamentano l’attività venatoria saranno applicate le sanzioni
previste dalla Legge n. 157/92, dalla L.R. n. 9/96 e dalla legge n. 353 del 2000, art. 10 comma 3.

Fonte:ALNC
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